IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
    Vista la legge 23 luglio 1991,  n.  223,  recante,  tra  l'altro,
norme in materia di cassa integrazione e mobilita';
    Visti,  in  particolare,  l'art.  3 e l'art. 7, commi 1 e 2 della
sopra richiamata legge n. 223/1991;
    Visto l'art. 1, commi 1 e 1-bis, nonche' il comma 3 del  decreto-
legge  26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella
legge 26 gennaio 1994, n. 56;
    Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 novembre  1997,  n.
393,  che  prevede  che  sia  nuovamente  attribuito  il  trattamento
economico di mobilita' per un  periodo  uguale  al  trattamento  CIGS
concesso  ai sensi della sopra richiamata legge n. 56/1994, in favore
dei lavoratori  dipendenti  da  aziende  ammesse  alla  procedura  di
concordato   preventivo   e  successivamente  fallite,  collocati  in
mobilita' dopo la fruizione di periodi di  trattamento  straordinario
di integrazione salariale ai sensi della stessa legge n. 56/1994;
    Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    Viste  le istanze, con le quali i lavoratori, di cui all'allegato
elenco nominativo - che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto  -  gia'  dipendenti  dalla Soc. Marelli ventilazione sede in
Milano e unita' in Sesto S. Giovanni  (Milano),  hanno  richiesto  la
riattribuzione   dell'indennita'   di  mobilita',  di  cui  al  sopra
richiamato art. 2, comma 1 del decreto-legge n. 393/1997;
    Considerato che la societa', dalla quale  i  suddetti  lavoratori
dipendevano,  non  risulta  essere  stata  ammessa  alla procedura di
concordato preventivo ne' ha usufruito del trattamento  straordinario
di integrazione salariale ai sensi della legge n. 56/1994;
    Ritenuto,  pertanto,  di  non  poter accogliere le istanze di cui
trattasi;
                              Decreta:
    Ai sensi dell'art. 2, comma  1,  del  decreto-legge  13  novembre
1997,  n.  393,  in  favore dei lavoratori di cui all'allegato elenco
nominativo - che costituisce parte integrante del presente decreto  -
non  e' concesso nuovamente il trattamento economico di mobilita', in
quanto l'azienda da cui dipendevano non risulta essere stata  ammessa
alla   procedura  di  concordato  preventivo  ne'  ha  usufruito  del
trattamento straordinario di integrazione salariale  ai  sensi  della
legge n. 56/1994;
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed avverso lo  stesso  e'  ammesso  ricorso
straordinario    al    Presidente    della   Repubblica   o   ricorso
giurisdizionale, rispettivamente entro centoventi o sessanta  giorni,
dalla data della sua pubblicazione.
     Roma, 31 dicembre 1997
                                                    Il Ministro: Treu